L’articolo 2 dell’OCDPC 1011/2023 permette di accelerare l’attività di ricognizione dei danni subiti da parte dei soggetti privati e delle attività economiche di cui alla lettera “e” dell’articolo 25 del D.L. 1/2018, relativamente ai risarcimenti eccedenti le somme inizialmente erogate a titolo di immediato sostegno di 5.000 e di 20.000 €.
Una prima valutazione dei danni complessivamente subiti, condotta all’atto della compilazione delle schede “b1” e “c1” allegate all’OCDPC 922/2022, è stata utilizzata per sottoporre al Dipartimento di Protezione Civile il relativo piano per poter accedere alle risorse necessarie ad erogare i ristori.
Premettendo che anche in questo caso le somme potranno essere liquidate esclusivamente sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e della giustificazione degli interventi di sistemazione e di ripristino effettuati, si ritiene opportuno evidenziare l’esigenza di avviare la fase delle attività previste dall’OCDPC 932/2022 del 13 ottobre 2022, che regolamenta la valutazione dei danni, permettendo di effettuare stime più dettagliate di quelle possibili con le schede “b1” e “c1” che erano allegate all’OCDPC 922/2022.
Si evidenzia che pur essendo l’OCDPC n°932/2022 relativa agli eventi alluvionali accaduti tra il 2019 ed il 2020, la sua applicazione a quello del 15 settembre 2022 è sancita dall’articolo 2 dell’OCDPC 1011/2023.
Come anticipato, poiché l’erogazione delle somme per i ristori deve avvenire in base a rendicontazione, l’affinamento delle stime dei danni subiti sulla base delle indicazioni dell’OCDPC 932/2022 e di quanto effettivamente rendicontabile, può consentire l’accelerazione dei pagamenti a seguito dell’approvazione del piano degli interventi lettera “e” all’esame del Dipartimento di Protezione Civile.
In tal modo, fatti salvi gli opportuni conguagli tra le stime inizialmente proposte e quelle verificate secondo le indicazioni dell’OCDPC 932/2023, si potrà procedere ad una più rapida erogazione dei ristori.
ocdpc-n-932-del-13-ottobre-2022-contributi-art-1-co-448-l-234-2021-anni-2019-e-2020