Comunicazione ospitalità

I cittadini che, a qualsiasi titolo, danno alloggio ovvero ospitano uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cedono allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità Locale di P.S. (Commissariato di P.S. oppure, ove manchi, al Sindaco).
La comunicazione deve contenere:

  • le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide;
  • gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano;
  • l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio;
  • il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Le violazioni delle predette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 Euro.
Il modulo scaricabile a fondo pagina deve essere presentato debitamente compilato al Comando/Sezione di PM o presso il Protocollo del Comune, allegando le copie dei documenti di identità del dichiarante e dello straniero, che rilascerà una copia della dichiarazione come ricevuta.

informativa

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