Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Contrassegno di parcheggio per disabili (rif. art. 188 Codice della Strada e art. 381 del regolamento al C.d.S.)
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita’ di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione e’ resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Dal 15 settembre 2012 vengono rilasciati i nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151.
Rilascio dell’autorizzazione
Per il rilascio della autorizzazione di cui sopra, l’interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
I nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151 prevedono la presenza della fotografia del titolare. Gli interessati dovranno quindi fornire insieme all’istanza di rilascio (o rinnovo) una fototessera da applicare sul contrassegno. In base alla normativa vigente, quest’ultimo diventa a tutti gli effetti un documento d’identità valido per il riconoscimento del titolare e in quanto tale non scadrà più dopo cinque anni dal rilascio, ma nel giorno nel compleanno del titolare immediatamente successivo al quinto anno dal rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al periodo precedente.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Trascorso tale periodo e’ consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
Rinnovo permesso
Il rinnovo del contrassegno, in prossimità della data di scadenza può essere effettuato dietro presentazione:
Di un certificato a) PER I CONTRASSEGNI CON VALIDITA’ PERMANENTE di un certificato del medico di famiglia o del certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla struttura di zona dall’ A.S.U.R. competente per territorio; b) PER I CONTRASSEGNI CON VALIDITA’ TEMPORANEA del certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dall’ A.S.U.R. competente per territorio;• del contrassegno in originale in scadenza;• una fotografia (in formato tessera) del titolare*.
I nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151 prevedono la presenza della fotografia del titolare. Gli interessati dovranno quindi fornire insieme all’istanza rinnovo una fototessera da applicare sul contrassegno. Quest’ultimo diventa a tutti gli effetti un documento d’identità valido per il riconoscimento del titolare e in quanto tale (alla luce della normativa vigente) non scadrà più dopo cinque anni dalla data di rilascio, ma nel giorno nel compleanno del titolare immediatamente successivo al quinto anno dal rilascio.
Utilizzo del contrassegno
Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio dell’Unione Europea.
In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Il contrassegno autorizza a:
• sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili a condizione che gli spazi stessi non siano contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno;
• sostare senza limiti di orario nelle aree di parcheggio a tempo determinato (comunemente dette “zona a disco”);
• percorrere le corsie riservate ai mezzi di pubblico trasporto e le Zone a Traffico Limitato solo se consentito accesso ad almeno una categoria di veicoli;
• qualora sia espressamente previsto dal Comune, l’autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno di parcheggio disabili consentono la sosta gratuita nelle aree in cui diversamente sarebbe soggetta al pagamento di un corrispettivo, quando gli spazi destinati ai titolari dei medesimi risultino occupati. In difetto di determinazione comunale, per la sosta sugli spazi a pagamento occorrerà effettuare il pagamento del ticket;
• La sosta nelle aree a pagamento (con strisce blu) è consentita gratuitamente, esponendo in maniera corretta il contrassegno di parcheggio per disabili.
Il contrassegno non puo’ essere ceduto a terzi ne’ riprodotto in fotocopia: la legge punisce l’uso illegittimo.