| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| D.L. 30-4-2019 n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100. | 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (1) (2).
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure per la crescita economica;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure fiscali per la crescita economica
Art. 1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Ai fini delle 
imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli 
esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui 
all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 
giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo 
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. 
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti 
complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (3)
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 2. Revisione mini-IRES
In vigore dal 30 giugno 20191. 		A decorrere 
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il 
reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di 
esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei 
limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui 
all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta 
di 4 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, 
rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti 
percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata 
all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, si applica in misura corrispondentemente aumentata. (4)
2. 		Ai fini del 
comma 1:
3. 		Per ciascun 
periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che 
eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in 
aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio 
successivo.
4. 		Per le società 
e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo 
unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato 
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui 
spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto 
partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai 
fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito 
eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente 
comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti 
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo 
unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai 
successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. 		In caso di 
opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui 
redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla 
società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura 
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita 
non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta 
l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente 
comma.
6. 		Le 
disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli 
imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita 
semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. 		L'agevolazione 
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente 
concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di 
determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601.
8. 		Entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le 
disposizioni di attuazione del presente articolo. (4)
9. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3. Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi (5)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il primo 
periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria 
relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del 
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e 
professioni».
2.  		Le 
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si 
applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il 
periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 
2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
(5) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-bis. Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni (6)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, 
l'ultimo periodo è soppresso.
2.  		Agli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per 
l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si 
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal 
presente decreto.
3.  		Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle 
attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-ter. Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili (7)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la 
dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. 		All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 
dicembre».
(7) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-quater. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso (8)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-quinquies. Redditi fondiari percepiti (9)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Al secondo 
periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della 
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per 
morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata 
percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o 
dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi 
d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica 
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera 
n-bis)».
2. 		Le 
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a 
decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di 
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, 
per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da 
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida 
di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari 
ammontare.
3.  		Agli oneri 
derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 
26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 
28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 
4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente 
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(9) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-sexies. Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 (10)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Ai fini della 
messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e 
contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 
dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e 
tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle 
risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 
2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, 
valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 
2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 
671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 
milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 
2018, le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1° gennaio 2019 
al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a 
legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 
2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le 
disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della 
data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e 
ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:
(10) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4. Modifiche alla disciplina del Patent box
In vigore dal 30 giugno 20191. 		A decorrere 
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime 
agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare 
e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla 
predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto 
previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 
il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del 
presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente 
comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari 
importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale 
sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata 
tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
2. 		In caso di 
rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa 
ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai 
soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del 
credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, 
verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni 
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il 
riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con 
riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli 
impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento 
ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti 
componenti positivi.
3. 		Il 
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al 
comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella 
dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia 
dell'agevolazione. (11)
4. 		Le 
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di 
attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato 
concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate 
dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che 
esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle 
variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione 
dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella 
dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive 
relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle 
relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. 		Resta ferma la 
facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di 
applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una 
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data 
indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per 
ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione 
integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di 
qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 
190.
6. 		In assenza, 
nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il 
possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del 
reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471.
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-bis. Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (12)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è inserito il seguente:
«3-bis. 
Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 
212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni 
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti 
terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, 
salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti 
soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe 
ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non 
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti 
effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate 
inefficaci».
2.  		All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
(12) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-ter. Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (13)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
2. 		Le 
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del 
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-quater. Semplificazioni in materia di versamento unitario (14)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le 
seguenti:
«h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
h-septies) 
alle tasse scolastiche».
2.  		Le 
disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del comma 2 dell'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal 
comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno 
del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° 
gennaio 2020.
3. 		All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
4. 		Il  comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, è sostituito dal seguente:
«143. Il versamento 
dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta 
cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per 
l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte 
dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai 
contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale 
all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni 
fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo 
decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità 
di versamento previste dal presente comma».
5. 		Agli oneri 
derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui 
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle 
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6.  		Le 
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del 
comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.
(14) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-quinquies. Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (15)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, 
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è 
inserito il seguente:
«4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione 
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati 
già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini 
delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo 
restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli 
individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 
L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area 
riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che 
risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le 
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 
31 dicembre 2020».
2. 		Agli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per 
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate 
derivanti dal presente decreto.
(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-sexies. Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (16)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		A decorrere 
dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
«4. La DSU ha 
validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In 
ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati 
sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a 
riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare 
i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, 
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
(16) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-septies. Conoscenza degli atti e semplificazione (17)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
(17) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-octies. Obbligo di invito al contraddittorio (18)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. 		Le 
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi 
dal 1° luglio 2020.
3. 		Le 
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del 
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
(18) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-novies. Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (19)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta 
nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei 
casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e 
difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei 
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione 
non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato 
ad assumere il patrocinio.
(19) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-decies. Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (20)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ravvedimento 
parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al 
contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di 
versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), 
b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in 
cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento 
della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione 
applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli 
interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in 
caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel 
caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al 
contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli 
versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il 
versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione 
individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
2.  		Le 
disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati 
dall'Agenzia delle entrate».
(20) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 5. Rientro dei cervelli
In vigore dal 20 giugno 20191. 		All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. 		Le 
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai 
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 		All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è 
sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura.».
4. 		All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
5. 		Le 
disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che 
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
5-bis. 		All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino 
a:«esclusivamente con regime di tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I 
contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di 
tempo pieno o di tempo definito». (22)
(21) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 5-bis. Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (23)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone 
fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la 
propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
(23) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 5-ter. Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale (24)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in 
fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione 
giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul 
reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in 
natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di 
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 
2012».
2. 		Alle minori 
entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e 
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca.
(24) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 6. Modifiche al regime dei forfetari
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» 
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. 		In deroga 
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme 
già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal 
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in 
tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602.
3. 		All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle 
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».
3-bis.  		Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di 
cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata 
in vigore della presente legge». (25)
(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 6-bis. Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (26)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi 
informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le 
informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di 
dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia 
delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal 
contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi 
modelli di dichiarazione dei redditi».
2. 		Le 
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del 
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
(26) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 7. Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa (27)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Sino al 31 
dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di 
costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai 
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, 
provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione 
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti 
norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi 
previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in 
entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento 
della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione 
degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione 
riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano 
l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 
euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non 
siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 
per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a 
decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo. (28)
1-bis. 
		Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma 
altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni 
ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di 
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, 
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al 
decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti 
modificazioni:
(27) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 7-bis. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (30)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° 
gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati».
2. 		Agli oneri 
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle 
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(30) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 7-ter. Estensione degli interventi agevolativi al settore edile (31)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
(31) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 8. Sisma bonus
In vigore dal 1 maggio 20191. 		All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone 
classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone 
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
Art. 9. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
In vigore dal 30 giugno 20191. 		I maggiori o 
minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali 
che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con 
le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del 
reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle 
società e del valore della produzione netta.
2. 		Ai fini del 
comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti 
caratteristiche:
3. 		Le 
disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino 
di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e 
forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei 
maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione 
del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle 
società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento 
della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 
212.
4. 		Il comma 
22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; 
per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta 
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 del presente articolo si 
considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (33)
(32) Numero così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(33) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 10. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è 
inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di 
cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, 
in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto 
forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 
cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta 
facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, 
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi 
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad 
intermediari finanziari.». (34)
2. 		All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 
1-septies, è inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione 
di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto 
alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un 
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo 
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta 
facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, 
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi 
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad 
intermediari finanziari.». (34)
3. 		Con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 
1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi 
d'intesa con il fornitore.
3-bis. 		All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono 
aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi 
incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, 
queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni 
successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento 
dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di 
assegnazione del nuovo contratto».  (35)
3-ter. 		A 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione 
possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei 
fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il 
fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta 
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di 
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la 
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. (35)
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 10-bis. Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti (36)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
(36) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 11. Aggregazioni d'imprese
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Per i soggetti 
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano 
da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o 
scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, 
il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e 
immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del 
disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 
5 milioni di euro. (37)
2. 		Nel caso di 
operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai 
fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al 
comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, 
per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di 
euro.
3. 		Le 
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di 
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che 
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo 
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto 
di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche 
indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, 
n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei 
commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta 
regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a 
quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. 		Le 
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate 
dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate 
ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che 
consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. 		Per la 
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il 
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui 
redditi.
6. 		La società 
risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla 
effettuazione dell'ope-razione pone in essere ulteriori operazioni 
straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 
da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di 
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 
212.
7. 		Nella 
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza 
prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul 
reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul 
maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato 
senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei 
commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e 
interessi.
(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 11-bis. Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni (38)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando la 
società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in 
virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di 
controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova 
comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) 
le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di 
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per 
cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 
25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati 
o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, 
esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i 
conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in 
via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di 
cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società 
indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la 
definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al 
conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla 
catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è 
esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle 
partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».
(38) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
In vigore dal 1 maggio 20191. 		Gli 
adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, 
previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità 
stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità 
ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo 
generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di 
legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate 
le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 12-bis. Luci votive (39)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è 
aggiunto il seguente:
«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio 
delle lampade votive nei cimiteri».
2.  		Per le 
prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del 
corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
3.  		Le 
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.
(39) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-ter. Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura (40)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è 
sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni 
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 
6».
(40) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-quater. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto (41)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il comma 1 
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal 
seguente:
«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono 
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro I'ultimo giorno del secondo 
mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi 
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché 
degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati 
relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La 
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere 
effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in 
tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo 
a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini 
di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche 
effettuate».
(41) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-quinquies. Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (42)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il comma 6-ter 
dell' articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 
127, è sostituito dal seguente:
«6-ter. I dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente 
all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione 
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione 
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione 
delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo 
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 
2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° 
gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si 
applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, 
fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore 
aggiunto».
2. 		Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 
«100 per cento».
3. 		Per i soggetti 
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici 
sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano 
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun 
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle 
finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da 
quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 
dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che 
scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 
2019.
4.  		Le 
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a 
società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.
(42) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-sexies. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (43)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, 
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: 
«dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato 
chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
2. 		La 
disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il 
rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. 		Le 
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del 
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
(43) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-septies. Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (44)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
2. 		Il comma 4-bis 
dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471, è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione 
prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, 
di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere 
prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle 
entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
3. 		Con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo.
4. 		Le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto.
(44) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-octies. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (45)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al comma 
4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la 
tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle 
seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su 
qualsiasi supporto».
(45) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-novies. lmposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (46)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Ai fini del 
calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle 
fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di 
assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 
6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati 
indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al 
periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento 
dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione 
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto 
previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 
2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211  e 212, della legge n. 244 del 2007. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di 
attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero 
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo 
periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative 
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(46) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13. Vendita di beni tramite piattaforme digitali
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il soggetto 
passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un 
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a 
distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno 
dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun 
trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati: (47)
[2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. (49) ]
3. 		Il soggetto 
passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a 
distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i 
dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che 
l'imposta è stata assolta dal fornitore.
4. 		Le 
disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato 
tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una 
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo 
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente 
decreto invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalità 
determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1. 
(50)
5. 		Le 
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.
(47) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(48) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(49) Comma soppresso dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13-bis. Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici (51)
In vigore dal 30 giugno 2019 1.  		Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e 
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi 
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e 
dei rifugi alpini,» sono soppresse.
(51) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13-ter. Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali (52)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal 
seguente:
«Art. 77. - (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) 
1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro 
diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle 
relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del 
pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
a) mediante 
carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento 
elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
b) mediante bonifico bancario; 
c) mediante accreditamento sul conto corrente 
postale intestato all'ufficio; 
d) in contanti per un importo non superiore a 
euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando 
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più 
elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente 
sull'utilizzo del contante; 
e) mediante assegni circolari non trasferibili, 
quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. 
Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria 
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca 
d'Italia».
(52) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13-quater. Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (53)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i 
soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso 
gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili 
con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta 
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 
1 e 3».
2. 		I dati 
risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per 
struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche 
a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di 
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono 
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai 
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini 
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti 
fiscali.
3. 		I criteri, i 
termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono 
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni 
dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il 
decreto può essere comunque adottato.
4.  		Al fine di 
migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e 
contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è 
istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli 
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel 
territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito 
denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente 
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
5. 		Con decreto 
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
6. 		Con decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante 
per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per 
l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle 
entrate.
7.  		I soggetti 
titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, 
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con 
persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono 
tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti 
all'offerta e alla promozione.
8.  
		L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione 
della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione 
della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
9.  		All'onere 
derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di 
euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo.
(53) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 14. Enti associativi assistenziali (54)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di 
categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture 
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici 
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si 
considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni 
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, 
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione 
extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura 
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione 
di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano 
commerciali».
2. 		Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di 
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal 
seguente:
«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di 
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di 
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le 
strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non 
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse» 
sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di 
categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le 
strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non 
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico 
interesse’».
(54) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15. Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Con 
riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle 
città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge 
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con 
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari 
della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme 
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a 
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle 
predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia 
dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel 
proprio sito internet istituzionale.
2. 		Con il 
provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
3. 		A seguito 
della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di 
decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. 		In caso di 
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle 
rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non 
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di 
decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i 
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo 
complessivamente dovuto.
5. 		Si applicano i 
commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
6. 		Per le regioni 
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e 
compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste 
dai rispettivi statuti.
(55) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15-bis. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (56)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
2. 		Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
3. 		Le 
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del 
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
(56) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15-ter. Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali (57)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Gli enti 
locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei 
relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, 
uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono 
disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza 
in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei 
tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
(57) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15-quater. Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (58)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Nelle more 
dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi 
alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della 
situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite 
dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità 
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 
2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema 
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e con modalità semplificate individuate con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base 
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti 
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 
2011».
(58) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16. Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Le 
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate 
nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di 
consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione 
di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le 
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito 
d'imposta di cui al citato articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 
2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base 
al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e 
il volume d'affari annuo complessivo. (59)
(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-bis. Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (60)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Salvo che per 
i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui 
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate 
entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta 
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le 
modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione 
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 
2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
2.  		Salvo che per 
i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la 
dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 
2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla 
modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito 
internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si 
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 
2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del 
presente articolo.
3. 		Le 
disposizioni del presente articolo:
(60) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-ter. Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole (61)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Le 
agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, 
alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono 
applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai 
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 
212.
(61) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-quater. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (62)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al comma 1 
dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso 
dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la 
data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già 
nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse 
disponibili alla data della comunicazione».
(62) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-quinquies. Disposizioni in materia previdenziale (63)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. 		L'Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), 
nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 
509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di 
riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della 
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano 
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento 
delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità 
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI 
trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in 
conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 
1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle 
disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico 
non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo 
della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di 
ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori 
del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità 
economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo 
periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero 
minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea 
contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente 
comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a 
seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, 
ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e 
degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo 
scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di 
fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i 
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per 
l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 
183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto 
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di 
saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto 
Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 
1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019.
(63) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Capo II
Misure per il rilancio degli investimenti privati
Art. 17. Garanzia sviluppo media impresa
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Nell'ambito 
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina 
dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo 
oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di 
finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata 
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti 
non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno 
il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del 
fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le 
condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione 
speciale. (64)
2. 		All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo 
periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di 
portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola 
impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 
milioni di euro.».
2-bis.  		All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo 
periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun 
soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui 
al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle 
disponibilità del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato. (65)
3. 		Le risorse del 
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale 
di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro 
per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse 
assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva 
di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, 
sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo. (64)
4. 		Agli oneri 
derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(64) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(65) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18. Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.
2. 		Nelle regioni 
sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già 
disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia 
regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane 
in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera. 
(66)
3. 		Al fine di 
sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la 
garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie 
disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il 
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di 
investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla 
normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili 
all'intervento del Fondo.
4. 		Ai fini di cui 
al comma 3:
5. 		La garanzia di 
cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori 
di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di 
crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione 
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 
2013, n. 147.
6. 		Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo 
per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia 
concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del 
soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione 
ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e 
liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e 
delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della 
modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del 
modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme 
che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di 
soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di 
quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia. (66)
(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(67) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18-bis. Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (68)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Il comma 1 
dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal 
seguente:
«1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro 
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli 
dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle 
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di 
importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa 
europea in materia di aiuti di Stato».
(68) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18-ter. Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it” (69)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Nell'ambito 
dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della 
trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli 
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei 
afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla 
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, 
è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma 
telematica denominata “ Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica 
industriale e della competitività del Paese.
2. 		Alla 
piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle 
amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo 
di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al 
comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce condizione 
legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.
3.  		Alle spese 
per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede 
attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo 
di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale 
“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.
4.  		Al fine di 
garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella 
piattaforma telematica di cui al comma 1 è istituita, senza oneri per il 
bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un 
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero 
dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle 
regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e 
locali interessate.
5. 		La struttura 
di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma 
telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le 
modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
nonché delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
101.
6. 		Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente 
articolo.
(69) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18-quater. Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione (70)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		L'ambito di 
operatività del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui 
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o 
allo Spazio economico europeo.
2. 		Gli interventi 
del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che 
nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, 
anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il 
finanziamento di soci.
3. 		Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni 
di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.
4. 		All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 
2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle 
seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla 
presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le 
partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».
5. 		Al fine di 
contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli 
obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel 
caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali 
nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni 
concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento 
del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità e i termini del 
rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di 
decadenza di cui al periodo precedente.
(70) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 19. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
In vigore dal 1 maggio 20191. 		Al Fondo di 
garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 
2019.
2. 		Per ogni 
finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo 
non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
3. 		Agli oneri 
derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 19-bis. Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato (71)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il quarto 
periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi 
prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un 
ulteriore biennio.
(71) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 19-ter. Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (72)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
(72) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 20. Modifiche alla misura Nuova Sabatini
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
(73) Lettera premessa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 21. Sostegno alla capitalizzazione
In vigore dal 30 giugno 20191. 		I contributi 
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì 
riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle 
micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in 
processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di 
investimento.
2. 		Le 
agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 
sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, 
a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale 
dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del 
piano di ammortamento del predetto finanziamento.
3. 		Per le 
finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 
2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste 
dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, 
sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul 
finanziamento a un tasso annuo del: (74)
4. 		Per la 
concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 è integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 
milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 
2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono 
trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle 
annualità previste. (75)
5. 		Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al 
contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, 
le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione 
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le 
modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni 
assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione. 
(75)
6. 		Agli oneri 
derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(74) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(75) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 22. Tempi di pagamento tra le imprese
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231 è inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio 
sociale). - 1. A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società 
danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate 
nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini 
pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel 
bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle 
suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione 
ai termini di pagamento.». (76)
(76) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 23. Cartolarizzazioni
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
2. 		Agli oneri 
derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(77) Lettera premessa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(78) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(79) Numero così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(80) Numero così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(81) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 24. Sblocca investimenti idrici nel sud
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo 
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 
(EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto 
comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. 		Al comma 
11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». (84)
(82) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(83) Lettera inserita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(84) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 25. Dismissioni immobiliari enti territoriali
In vigore dal 1 maggio 20191. 		All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 
2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. 		All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte 
eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono 
sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in 
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo 
per ammortamento dei titoli di Stato».
Art. 26. Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia 
circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, 
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza 
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la 
concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle 
intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati 
ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
2. 		Possono 
beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di 
ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 
soddisfano le seguenti caratteristiche:
3. 		I soggetti di 
cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con 
organismi di ricerca,  previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i 
progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento 
del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a 
titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. (85)
4. 		Ai fini 
dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e 
sviluppo devono:
5. 		Le 
agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
6. 		Le risorse 
finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 
ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:
6-bis. 		Al fine di 
sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
6-ter.  		Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, è abrogato. (88)
(85) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(86) Numero aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(87) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(88) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 26-bis. Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi (89)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		L'impresa 
venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a 
valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del 
prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. 
L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da 
effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che 
riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua 
la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è 
riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli 
abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non 
utilizzati.
2. 		Il credito 
d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 
euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di 
euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non 
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta 
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui 
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 
del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli 
imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del 
successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato 
riconosciuto l' abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non 
utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è 
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 
versamento.
3.  		Con decreto 
di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per 
l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti 
di spesa ivi previsti.
4.  		Agli oneri di 
cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente 
decreto.
(89) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 26-ter. Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (90)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Per l'anno 
2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto 
di:
2. 		Alle imprese e 
ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al 
comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di 
credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il 
credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente 
impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è 
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145.
3.  		Ai soggetti 
acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività 
economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino 
a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite 
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato 
dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo 
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. 		I crediti 
d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
5.  		Con decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo 
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti 
tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di 
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di 
applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, 
anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 
3.
6.  		Agli oneri 
derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si 
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal 
presente decreto.
(90) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 26-quater. Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico (91)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, 
è sostituito dal seguente:
«TITOLO III
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Art. 41. 
- (Contratto di espansione) - 1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, 
nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle 
imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in 
tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al 
progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente 
esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro 
più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove 
professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo 
le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede 
governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
2. Il contratto di 
cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
a) il numero dei 
lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali 
compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; 
b) la 
programmazione temporale delle assunzioni; 
c) l'indicazione della durata a 
tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di 
apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
81; 
d) relativamente alle professionalità in organico, la 
riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori 
interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento 
previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento 
straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non 
superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del 
contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle 
assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal 
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il 
requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di 
accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei 
lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e 
fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione 
del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva 
dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato 
dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come 
determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto 
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi 
previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già 
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto 
di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite 
complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di 
euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso 
della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di 
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla 
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in 
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente 
comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati 
dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La prestazione di cui al 
comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei 
fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso 
di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti 
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di 
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione 
oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La 
riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario 
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di 
espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva 
dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per 
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è 
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti 
entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 
di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di 
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in 
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo 
governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori 
domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS 
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di 
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto 
di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea 
certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di 
lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il 
conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella 
cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche 
mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure 
idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire 
al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il 
lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, 
che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti 
formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori 
interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche 
professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le 
previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 
2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei 
lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono 
essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 
24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e 
gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i 
requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al 
momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto 
di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal 
presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al 
lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 
dell'11 novembre 2014».
2. 		Il Fondo per 
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato 
di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 
di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 
2025, di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2027.
3. 		Agli oneri 
derivanti dai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
148, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché dal 
comma 2 del presente articolo si provvede:
4. 		I contratti di 
solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, e le relative agevolazioni continuano 
a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
(91) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 27. Società di investimento semplice - SIS
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è inserita la 
seguente:
«i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano 
costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e 
che rispetta tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede 
euro 25 milioni; 
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del 
patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del 
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 
2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e 
di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
3) non ricorre alla leva finanziaria; 
4) dispone di un capitale sociale 
almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga 
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).». (92)
2. 		All'articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le 
SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 
2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e 
prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. 
Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale 
adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le 
disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.
1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di 
partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di 
onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, 
la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di 
investimento semplice per azioni a capitale fisso.
1-quater. I soggetti che 
controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente 
controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù 
di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione 
di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 
milioni.».
(92) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 28. Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Per la 
definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse 
nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano 
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione 
dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello 
stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la 
presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è 
autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo 
concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti 
salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione del decreto di cui 
al secondo periodo ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle 
imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero 
dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza 
degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute. (93)
2. 		Il Ministero 
dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa 
pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi 
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua 
controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a 
verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero 
redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale 
circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri 
per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 
mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. 
Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la 
revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente 
nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto 
fruito.
3. 		Fatti salvi 
gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi 
alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la 
copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei 
patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per 
il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto 
delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il 
trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei 
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse 
esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di 
carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. (93)
4. 		Alla 
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento 
netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per 
l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si 
provvede ai sensi dell'articolo 50. (93)
(93) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 28-bis. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (94)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
(94) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 29. Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 
sono apportate le seguenti modifiche:
2. 		Per garantire 
il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare 
modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della 
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, 
prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di 
servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una 
percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese 
ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, 
alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad 
applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto.
3. 		Al fine di 
garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle 
attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e 
finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo 
economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla 
revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con 
particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale 
agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento 
in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello 
sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti 
gestori dei singoli interventi.
4. 		La revisione 
di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle 
procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche 
attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di 
rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento 
dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento 
più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia 
partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli 
impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di 
riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la 
partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. 		Al fine di 
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle 
imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee 
strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita 
l'Agenzia per l'Italia digitale,  sono stabiliti i criteri, le condizioni e le 
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 
50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione 
del 17 giugno 2014. (95)
6. 		Le 
agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei 
progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti 
caratteristiche: (96)
7. 		Per l'accesso 
alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
7-bis.  		I 
soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono 
presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso 
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di 
collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri 
come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un 
EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 
4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere 
conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce 
l'ultimo bilancio approvato e depositato. (98)
8. 		Per la 
concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa 
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di 
contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle 
disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 
83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la 
concessione di finanziamenti agevolati.
9. 		Agli oneri 
derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni 
di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni 
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi 
dell'articolo 50.
9-bis.  		Con 
l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di 
digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, 
attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in 
forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la 
fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle 
mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario 
digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore 
efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale 
nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi 
evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, 
semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi 
servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del 
commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per 
l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche 
amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le 
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato 
fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del 
presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente 
prestato. (99)
9-ter. 		Con i 
decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della 
disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse 
economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi 
previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di 
effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale 
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere 
sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita 
convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale 
titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, 
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità. (99)
9-quater.  		Una 
quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili 
d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal 
Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 
15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per 
le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme 
introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti 
per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a 
un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, al primo periodo, le parole: «in misura non inferiore al 15 per 
cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento» e, al terzo 
periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono 
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019». (99)
9-quinquies. 
		Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma 9-bis, le 
pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei 
servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche 
attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio 
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna 
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in 
appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. (99)
9-sexies.  
		Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi 9-bis e 
9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il 
personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti 
disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico 
servizio. (99)
9-septies. 		Sono a 
carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilità a 
domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati 
dai decreti di cui al comma 9-bis. Il fornitore del servizio universale 
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito 
internet istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi 
aggiuntivi e sulla disponibilità di servizi digitali in mobilità a domicilio, 
specificandone la natura e il costo. (99)
9-octies.  		Al 
fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attività 
necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma 
9-bis del presente articolo è garantito dal fornitore del servizio 
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio 
universale. (99)
9-novies. 		Per il 
medesimo fine di cui al comma 9-bis, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo 
promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di 
prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche 
attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento della realizzazione 
e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che 
consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e 
previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della 
carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi 
pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di 
divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per 
l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite 
convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonché 
di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti 
nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La 
realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in 
possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata 
operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
a) 
gestione di servizi pubblici; 
b) esperienza pluriennale maturata nei servizi 
finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in 
mobilità ed evoluti; 
c) esperienza pluriennale nella gestione di carte 
prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione; 
d) presenza capillare 
nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche. (99)
(95) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(96) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(97) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(98) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(99) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Con decreto 
del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei 
criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo 
di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 
 (104)
2. 		Il contributo 
di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione 
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
3. 		I contributi 
di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
4. 		Il Comune 
beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al 
comma 3, a condizione che esse:
5. 		Il Comune 
beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione 
dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
6. 		Il contributo 
è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
7. 		L'erogazione 
avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello 
sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario 
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 
5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta 
per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite 
dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel 
sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al 
collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. (101)
8. 		Per i Comuni 
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie 
speciali.
9. 		I Comuni che 
non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente 
dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse 
rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
10. 		Il Comune 
beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo 
economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sottosezione Opere pubbliche.
11. 		I Comuni 
beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle 
opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita». 
(101)
12. 		Considerata 
l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che 
ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato 
dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui 
all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.
13. 		Oltre ai 
controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in 
favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di 
società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate 
con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con 
apposito decreto ministeriale.
14. 		Agli oneri 
relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente 
articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo 
massimo di euro 1.760.000,00.
TABELLA DI RIPARTO (102)
| [Tipologia | Enti | Importo | Totale | 
| > 250.000 | 12 | 250.000 | 3.000.000 | 
| 100.001-250.000 | 33 | 210.000 | 6.930.000 | 
| 50.001-100.000 | 100 | 170.000 | 17.000.000 | 
| 20.001-50.000 | 379 | 130.000 | 49.270.000 | 
| 10.001-20.000 | 707 | 90.000 | 63.630.000 | 
| 5.001-10.000 | 1.183 | 70.000 | 82.810.000 | 
| 2.001-5.000 | 2.050 | 50.000 | 275.600.000 | 
| < 2.000 | 3.462 | ||
| 7.926 | 498.240.000] | ||
14-bis.  		Per 
stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al 
presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione 
del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A 
partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni 
beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare 
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non 
rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del 
contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui 
al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 
6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. (103)
14-ter.  		Per 
stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a 
beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio 
di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive 
disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, 
da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione 
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari 
importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto 
ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso 
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al 
presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è 
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto 
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui 
al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai 
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla 
scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio 
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni 
beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare 
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 
2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per 
un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, 
alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono 
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il 
riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a 
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori 
limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 
2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), 
di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei 
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità 
dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo 
di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e 
rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei 
standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il 
presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della 
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla 
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli 
interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo 
la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada 
statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con 
il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, 
l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle 
opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico 
del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti 
di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario 
straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture 
delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime 
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
14-quater.  		Per 
l' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter 
del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per 
cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono 
tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data 
del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono 
nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente 
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (103)
14-quinquies. 		Le 
risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia 
demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli dei trasferimenti del 
fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento 
della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle 
quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi 
idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al 
citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per 
effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e 
idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini 
del riparto, si considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa 
corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 
supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 
per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari 
utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa 
in sicurezza degli edifici e del territorio. (103)
(100) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(101) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(102) Tabella soppressa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(103) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(104) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 14 maggio 2019.
Art. 30-bis. Norme in materia di edilizia scolastica (105)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, 
gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono 
avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della 
programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli 
acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento 
dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a 
pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle 
stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
2.  		Qualora la 
società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli 
atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti 
locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo 
pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove 
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. 		Gli edifici 
scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su 
finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico 
per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
(105) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 30-ter. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi (106)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il presente 
articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, 
esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento 
di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da 
almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso 
deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e 
dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. 		Sono ammesse a 
fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative 
finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: 
artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, 
alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al 
dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di 
alimenti e di bevande al pubblico.
3.  		Sono comunque 
escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro 
oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, 
nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da 
intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773.
4. 		Sono inoltre 
esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a 
qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono 
altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di 
nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività 
preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, 
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso 
direttamente o indirettamente riconducibile.
5.  		Le 
agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di 
contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli 
esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo 
di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti 
dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è 
presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, 
secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. 		I comuni di 
cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da 
destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una 
dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro 
per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari 
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni 
caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può 
superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
7.  		I contributi 
di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio 
dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla 
normativa vigente.
8. 		Possono 
beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso 
delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle 
attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono 
all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi 
da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura 
di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno 
per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte 
relativa all'ampliamento medesimo.
9. 		I soggetti che 
intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono 
presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 
1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un 
apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato 
i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la 
misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e 
mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di 
presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel 
bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è 
determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in 
misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel 
quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei 
mesi.
10.  		I contributi 
di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de 
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli 
aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre 
agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, 
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 		Le 
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2020.
12. 		All'onere 
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per 
l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per 
l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente 
decreto.
(106) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 30-quater. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico (107)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Le imprese 
radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse 
generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il 
diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in 
presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
2. 		Al fine di 
favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi 
multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per 
l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto 
percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale 
convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.  		Il totale dei 
contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei 
costi dell'esercizio precedente.
4. 		All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite 
dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
5. 		Agli oneri 
derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 
2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 
198.
(107) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Capo III
Tutela del made in italy
Art. 31. Marchi storici
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. 		Per le 
finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per 
l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente 
alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione 
economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o 
licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della 
garanzia.
3. 		Al fine dello 
svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo 
economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad 
assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, 
posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in 
possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei 
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per 
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a 
decorrere dall'anno 2020. (109)
4. 		Agli oneri 
derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(108) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(109) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 32. Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Ai consorzi 
nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati 
esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti 
agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un'agevolazione pari al 50 per 
cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal 
fenomeno dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 
30, recante Codice della proprietà industriale, nonché per la 
realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a 
consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri 
prodotti. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per 
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al 
comma 3. (110)
2. 		Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni 
di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure 
per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, 
nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese 
sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di 
restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente. (110)
3. 		Per 
l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai 
sensi dell'articolo 50.
4. 		All'articolo 10, del Codice della proprietà 
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 
sono apportate le seguenti modifiche:
5. 		All'articolo 144 del Codice della proprietà 
industriale sono apportate le seguenti modifiche:
6. 		All'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di 
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le 
seguenti modificazioni: (111)
7. 		Alle start-up 
innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso il 
Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione 
del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 
2019-2021.
8. 		Il voucher 3I 
può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 7 per l'acquisizione di 
servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità 
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, 
alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano 
brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. (110)
9. 		I criteri e le 
modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto del Ministero 
dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in 
favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo 
svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero 
dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di 
cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e 
successive modificazioni ed integrazioni. (110)
10. 		Agli oneri 
derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in 
misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si 
provvede ai sensi dell'articolo 50.
11. 		Al fine di 
stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei 
titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede 
annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione 
- Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di 
programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti 
denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo 
tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, 
in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le 
necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli 
interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di 
incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. 		Al fine di 
assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e 
favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo 
economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero 
di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 
30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata 
nella misura massima di euro 1 milione per anno. (110)
13. 		Con decreto 
del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di 
concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i requisiti minimi dei 
disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative 
delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle 
verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere 
soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità 
di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei 
marchi.
14. 		Il Ministero 
dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei 
marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul 
corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai 
rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di 
tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico 
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.
15. 		Agli oneri 
derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a 
decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
16. 		All'articolo 55 del codice della proprietà industriale, di 
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  sono apportate 
le seguenti modifiche: (111)
17. 		Dopo l'articolo 160 del codice della proprietà industriale, di 
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , è inserito il 
seguente: (111)
«Art. 
160-bis (Procedura nazionale della domanda internazionale). - 1. La richiesta di 
apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da 
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del 
brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere 
accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda 
internazionale come pubblicata; 
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 
finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme 
del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei 
diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle 
domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori 
documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di 
esame e del mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto 
italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai 
sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella 
fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la 
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal 
presente codice.».
(110) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(111) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(112) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Capo IV
Ulteriori misure per la crescita
Art. 32-bis. Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali (113)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 
2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono 
estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai 
sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto 
ministeriale 8 febbraio 2008».
2.  		Per le 
attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come 
modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività 
pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(113) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
In vigore dal 30 giugno 20191. 		A decorrere 
dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di 
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare 
riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, 
ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia 
sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a 
statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e 
fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato 
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non 
superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per 
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è 
vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle 
relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del 
personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto 
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di 
cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la 
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano 
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al 
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 
over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano 
un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per 
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento 
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per 
la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi 
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018. (114)
2. 		A decorrere 
dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le 
finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni 
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 
bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, 
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo 
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del 
Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del 
personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto 
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di 
cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la 
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un 
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al 
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 
over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un 
rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento 
fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento 
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per 
la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi 
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018. (114)
2-bis. 		Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2-ter. 		Gli enti 
locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata 
prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. (115)
2-quater. 		Il 
comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.  (115)
(114) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(115) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 33-bis. Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (116)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, 
le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al 
secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il servizio 
effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le disposizioni 
di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da 
autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi 
dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(116) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 33-ter. Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale (117)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il 
comma 875 sono inseriti i seguenti:
«875-bis. Le disposizioni dei 
commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo 
sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e 
il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del 
comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte 
costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 
del 2018.
875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema 
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini 
di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 
milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 
milioni di euro per l'anno 2021.
875-quater. Lo Stato riconosce alla regione 
Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 
milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e 
per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei 
danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 
2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni 
di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da 
ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, 
da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della 
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a 
seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di 
programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri 
competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta 
giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
875-quinquies. 
All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 
gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: 'tributi' sono inserite le 
seguenti: ', delle addizionali'.
875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 
gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle 
seguenti:
'b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi 
locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le 
modalità di riscossione; 
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di 
natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima 
legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di 
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni'.
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate 
all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la 
regione Friuli Venezia Giulia».
2. 		All'onere di 
cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, 
quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 
2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione 
del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 
2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 		All'onere di 
cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 
2018.
4.  		All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 
luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 
luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 
agosto 2019».
5.  		All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
6. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
«886-bis. 
Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul 
capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro 
il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli 
anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al 
precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a 
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo 
spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le 
somme introitate per il tramite della struttura di gestione».
(117) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 34. Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Ai fini dello 
sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche 
speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per 
l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del 
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la 
coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti 
- ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro 
per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo 
sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147.
2. 		Il piano può 
essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, 
ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di 
altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di 
investimento in forma di debito o di capitale di rischio. (118)
3. 		Possono essere 
stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti 
individuati nel rispetto  della disciplina europea e nazionale in materia. (118)
4. 		Entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità politica 
delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e 
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate 
le linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli 
investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi 
e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso 
Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento. (118)
(118) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 35. Obblighi informativi erogazioni pubbliche
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, 
i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:
«125. A partire 
dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono 
tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro 
il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, 
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli 
stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. Il presente comma si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206; 
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; 
d) alle 
cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui 
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del 
bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le 
informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 
2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della 
nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante 
pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni 
anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al 
pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle 
associazioni di categoria di appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 
2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una 
sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 
2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di 
pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore 
abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione  e al pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale 
del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono 
irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri 
casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, 
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano 
amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di 
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito 
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai 
pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni 
originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di 
cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis 
contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con 
conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai 
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa 
disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei 
soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata 
l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio 
oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito 
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di 
appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera 
d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o 
portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo 
svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e 
protezione sociale.
126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di 
pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di 
diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello 
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota 
integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una 
sanzione amministrativa pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare la 
pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui 
ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi 
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al 
soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i 
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa 
persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o 
giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».
129. 
All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le 
amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.». (119)
2. 		Il comma 2 
dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è 
abrogato.
(119) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 36. Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, 
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» 
è sostituita dalla seguente: «2020».
2. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono apportate le seguenti modifiche:
2-bis.  		Al fine 
di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel 
mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli 
investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le 
istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le 
società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
(IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le 
condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle 
attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante 
nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, 
dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, 
assicurativo e dei mercati regolamentati. (121)
2-ter.  		La 
sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di 
proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzata 
da:
a) una durata massima di diciotto mesi; 
b) requisiti patrimoniali 
ridotti; 
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si 
intende svolgere; 
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
e) 
definizione di perimetri di operatività. (121)
2-quater. 		Nel 
rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui 
al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
b) i requisiti 
patrimoniali; 
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività 
che si intende svolgere; 
d) i perimetri di operatività; 
e) gli obblighi 
informativi; 
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
g) i 
requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; 
h) i profili di 
governo societario e di gestione del rischio; 
i) le forme societarie 
ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
l) le eventuali garanzie finanziarie; 
m) l'iter successivo al 
termine della sperimentazione. (121)
2-quinquies.  		Le 
misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in 
considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse 
hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di 
protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto 
funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del 
relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti 
operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al 
comma 2-bis. (121)
2-sexies. 		La 
sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di 
attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme 
stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del 
periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di 
propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di 
adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 
2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del 
periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i 
soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base 
di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del 
settore. (121)
2-septies.  		La 
Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di 
propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, 
riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui 
al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari 
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità 
finanziaria. (121)
2-octies. 		È 
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. 
Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e 
porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in 
cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere 
normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni 
e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia 
e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli 
affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, 
l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può 
invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, 
ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, 
enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui 
al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle 
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (121)
2-novies. 		Le 
autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in 
collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte 
alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio 
dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di 
intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri 
distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti 
dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei 
rispettivi stanziamenti di bilancio. (121)
2-decies.  		All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
2-undecies. 
		All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e 
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta 
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018». (121)
2-duodecies. 
		All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad 
operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare 
con le medesime modalità nel periodo transitorio,». (121)
2-terdecies. 		La 
CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai 
gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che 
in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la 
rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, 
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o 
attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini 
comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione 
delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono 
servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli 
adempimenti previsti dal presente comma. (121)
(120) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(121) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 36-bis. Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine (122)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Non sono 
soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo 
unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di 
investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le 
caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche 
mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, 
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico 
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono 
integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di 
investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato.
2. 		L'investimento 
si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 
150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la 
sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di 
ELTIF.
3.  		A partire dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, possono beneficiare del regime 
fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli 
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di 
fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti 
caratteristiche:
4. 		Ai fini della 
valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera b), del 
presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non 
espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni 
del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme 
nazionali di esecuzione.
5. 		Al fine di 
beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, 
l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno 
cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei 
fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati 
attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento 
sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli 
interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere 
effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla 
data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o 
azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal 
presente articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia 
integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni 
dalla cessione o dal rimborso.
6. 		Il venire meno 
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni 
di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli 
ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di 
ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli 
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 
5.
7. 		Il 
trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei 
fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto 
all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle 
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 
346.
8. 		Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni 
per l'attuazione del presente articolo.
9. 		Le 
disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli 
investimenti effettuati nell'anno 2020.
10. 		L'efficacia 
delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, 
richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 		All'onere 
derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 
5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di 
euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal 
presente decreto.
(122) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 36-ter. Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (123)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 
30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 
2019».
(123) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 37. Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine del 
rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto 
intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a 
sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi 
del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova 
costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure 
di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le 
modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal 
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di 
primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 
4, nel limite di euro 200.000,00. (124)
2. 		Alla società 
di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175.
3. 		Alitalia - 
Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli 
interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai 
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, - dalla data di 
effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure 
e, comunque,  fino a data non successiva al  31 maggio 2019. (124)
4. 		Gli interessi 
di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro 
sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo 
economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui 
al comma 1.
5. 		All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 
2017, le parole al terzo periodo «, ed è restituito entro sei mesi 
dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della 
procedura» sono soppresse.
6. 		All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, 
n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole 
«entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi 
aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 
2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono 
sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione 
dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo 
disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione 
straordinaria».
7. 		Agli oneri 
derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini 
di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
8. 		Tutti gli atti 
e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, 
diretta e indiretta e da tasse.
(124) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38. Debiti enti locali
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: «932-bis. A 
seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione 
commissariale di cui al comma 932:
1-bis. 		Roma 
Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei 
possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 
gennaio 2048 (ISIN XSØ181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del 
prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli 
oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto 
prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con 
efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al 
momento dell'adesione stessa. (126)
1-ter. 		Per le 
finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si 
provvede:
1-quater.  		Agli 
oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 
1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il 
Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del 
debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a 
valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del 
presente comma. (126)
1-quinquies. 		In 
caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al 
comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è 
destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (126)
1-sexies.  		In 
caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 
1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al 
rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 
1-bis. (126)
1-septies.  		Per 
gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi 
eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con 
istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo 
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è 
destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del 
Ministero dell'interno, denominato “Fondo per il concorso al pagamento del 
debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane”; il Commissario 
straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito 
pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni 
iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione 
dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è 
incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
1-octies. 		Ai fini 
del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese 
di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in 
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo 
restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è 
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 
2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere 
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
1-novies. 		All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: 
«accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: 
«accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario 
nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: 
«Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, 
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 
2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità 
indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi 
definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (126)
1-decies.  		Il 
Fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei 
comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno 
deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o 
la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 
che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla 
competente sezione della Corte dei conti. Il Fondo è ripartito con decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 
novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del 
debito. (126)
1-undecies. 		I 
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data 
successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano 
delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei 
contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per 
cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto 
l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per 
tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di 
rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È 
fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal 
contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di 
volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso 
l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto 
decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di 
quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more 
dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di 
assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro 
attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società 
Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento 
diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di 
contratti pubblici. (126)
1-duodecies.  		Al 
comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data 
della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 
raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non 
oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto». (126)
1-terdecies. 		La 
tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:
« 
| Rapporto passività/impegni di cui al titolo I | Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale | 
| Fino al 20 per cento | 4 anni | 
| Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento | 10 anni | 
| Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti | 15 anni | 
| Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni | 20 anni. | 
1-quaterdecies. 
		Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative 
prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto 
capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere 
derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205. (126)
1-quinquiesdecies. 
 		I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di 
Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, 
dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 
settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 
2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo 
trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni 
dalla data dell'approvazione. (126)
2. 		Fino alla 
conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui 
all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di 
sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di 
Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. 
Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la 
restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono 
disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione 
Commissariale.
2-bis. 		Gli enti 
locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di 
riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza 
della Corte 
costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla 
competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da 
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale 
competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente 
secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (127)
2-ter. 		La 
riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo 
complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della 
disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri 
disavanzi. (127)
2-quater. 		Le 
rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le 
azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono 
oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della 
Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del 
consiglio comunale. Per i piani per cui è pendente la fase istruttoria presso la 
Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase 
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai 
commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la 
Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla 
competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla 
approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti 
giorni dalla ricezione degli atti.
2-quinquies.  		A 
decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un 
contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di 
bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle 
somme iscritte nel capitolo 1379, denominato “Contributo straordinario al comune 
di Campione d'Italia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno. (127)
(125) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(126) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(127) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38-bis. Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (128)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo 
esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime 
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al 
citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore 
al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo 
esercizio».
2. 		All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia 
debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato 
nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui 
alle lettere a) e b) del comma 859».
(128) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38-ter. Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni (129)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio 
regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 
Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta 
giorni».
(129) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38-quater. Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana (130)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		I liberi 
consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga 
alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono 
autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o 
gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, 
al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le 
necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono 
recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di 
previsione.
2. 		In relazione 
alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città 
metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni 
generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
3. 		All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
(130) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 39. Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
In vigore dal 1 maggio 20191. 		All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza, 
limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di 
società in house al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi 
degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A.».
Art. 39-bis. Bonus eccellenze (131)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, 
sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».
(131) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 39-ter. Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (132)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Agli oneri 
derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del 
programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per 
l'occupazione” 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 
2018.
(132) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 40. Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
In vigore dal 30 giugno 20191. 		E' concessa, 
ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione 
salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 
2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, 
compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in 
tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 
Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto 
con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da 
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno 
subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le 
vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa 
vigente.
2. 		In favore dei 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e 
di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari 
di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria 
di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa 
dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, 
un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa 
dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. 		Le indennità 
di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, 
Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per 
l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo 
periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del 
rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinate con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la 
lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla 
regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 
stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i 
risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni 
Emilia Romagna, Toscana e Umbria. (133)
4. 		Per 
l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al 
comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte 
dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati 
necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità 
stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso 
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del 
provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. 
Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri 
ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. 		All'onere 
derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si 
provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo 
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla 
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento 
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi 
dell'articolo 50.
(133) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 41. Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Le 
disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate 
nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano 
anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in 
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per 
l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. (134)
2. 		All'onere 
derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 
2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle 
disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e 
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla 
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento 
netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(134) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 41-bis. Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (135)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 
232, dopo il comma 250 sono inseriti i 
seguenti:
«250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si 
applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data 
che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai 
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 
257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente 
disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
a) in seguito alla 
cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza 
diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della 
ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, 
non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; 
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro 
l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 
10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del 
presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il 
beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda 
nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di 
euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni 
di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 
milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 
milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 
250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per 
l'anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente 
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
b) quanto a 12 
milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 
milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 
milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 
milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145; 
c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro 
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la 
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente 
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della 
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di 
indebitamento netto.».
(135) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 42. Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il periodo 
transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato 
al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni 
periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla 
data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta 
economica di accreditamento. (136)
2. 		Gli organismi 
che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 
possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data 
della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, 
dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa 
all'accreditamento.
3. 		Le 
disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle 
competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 
2017.
(136) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 43. Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
2. 		Fino 
all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto 
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende 
soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di 
settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117.
3. 		All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, 
sono apportate le seguenti modificazioni: (137)
4. 		I termini di 
cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 9 
gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad 
elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge. (140)
4-bis.  		In deroga 
a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di 
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per 
l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine 
per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020. (141)
(137) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(138) Lettera inserita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(139) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(140) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(141) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 44. Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati 
con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di 
programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, 
per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di 
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 
88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti 
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi 
inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le 
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine 
di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, 
autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione 
denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e 
monitoraggio. (142)
2. 		Al fine di 
rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa 
programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, 
ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi 
tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle 
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con 
delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di 
riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle 
Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano 
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per 
la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di 
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i 
Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del 
partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere 
d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono 
dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque 
denominati. (142)
3. 		I Comitati di 
sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche 
normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle 
Agenzie nazionali: (143)
4. 		I Comitati di 
sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti 
integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 
2 e 3. (142)
5. 		Le 
Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi 
sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità 
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca 
dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal 
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP). (142)
6. 		Fatto salvo 
quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie 
degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati 
e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni 
deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti 
attuativi. (146)
7. 		In sede di 
prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può 
contenere:
8. 
		L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della 
riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli 
interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei 
singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti 
dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle 
richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. (146) 
9. 		Per gli 
interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di 
approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne 
la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e 
all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, 
dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione 
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145. (142)
10. 		Le risorse di 
cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono 
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di 
concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) 
del presente comma, al fine di contribuire: (147)
11. 		Resta in ogni 
caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse 
di cui al comma 1, in quanto compatibili.
12. 		In relazione 
alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora 
programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di 
assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi 
infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da 
parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata 
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono 
ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla 
medesima Amministrazione. (142)
13. 		Al fine di 
supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e 
realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla 
progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della 
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la 
valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di 
sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di 
fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle 
Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso 
il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di 
cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145. I progetti per i quali sia completata positivamente la 
progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si 
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e 
coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si 
applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147. (142)
14. 		Ai Piani 
operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si 
applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su 
proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta 
una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei 
cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le 
regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione 
dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di 
programmazione vigenti. (142)
15. 		Il Ministro 
per il Sud presenta al CIPE:
(142) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(143) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(144) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(145) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(146) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(147) Alinea così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 44-bis. Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale (148)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Alle 
aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto 
o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della 
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, 
aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, 
Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante 
operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di 
azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente 
articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni 
abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano 
deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano 
alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche 
indirettamente, dallo stesso soggetto.
2. 		Le attività 
per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a 
perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai 
sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito 
complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 3 agosto 2017, recante “Revisione delle disposizioni 
attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali 
di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali 
approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non 
superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui 
ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad 
ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di 
cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate 
trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le 
attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti 
all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di 
aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le 
attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la 
redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, 
commi primo e secondo, del codice civile.
3. 		La 
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è 
condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, 
dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di 
aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di 
rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in 
crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata 
all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già 
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso 
alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire 
dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini 
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle 
attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte 
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo 
nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette 
attività per imposte anticipate.
4. 		La 
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta 
decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante 
dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo 
competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte 
anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società 
risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene 
in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione 
del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di 
aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di 
rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la 
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta 
decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del 
quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in 
corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
5. 		Le 
disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali 
partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano 
risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni 
del presente articolo.
6.  		In caso di 
aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, 
alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, 
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente 
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi 
alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o 
incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante 
dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio 
netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente 
articolo.
7.  		L'efficacia 
delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, 
all'autorizzazione della Commissione europea.
8.  		Il Fondo per 
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato 
di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 
2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per 
l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro 
per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di 
euro per l'anno 2033.
9.  		Agli oneri 
derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro 
per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro 
per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro 
per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro 
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro 
per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro 
per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro 
per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
(148) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 45. Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
In vigore dal 1 maggio 20191. 		All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima 
data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2. 		All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, 
le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: 
«c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto 
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, 
le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: 
«e-ter» ed «e-quater)».
Art. 46. Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
(149) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 47. Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici (150)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° 
dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata 
professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, 
dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale 
amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto 
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il 
personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure 
concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, 
effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 
2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo 
le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata 
in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento 
con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487, per quanto concerne in particolare: (151)
1-bis. 		Al fine di 
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i 
lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo salva-opere”. Il Fondo 
è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore 
del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di 
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e 
di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a 
euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione 
della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al 
termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a 
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei 
sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti 
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi 
affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, 
nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il 
contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione 
definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio 
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in 
ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. (152)
1-ter. 		I 
sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il 
pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data 
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono 
trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la 
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. 
L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le 
opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale 
certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla 
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei 
crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti 
di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del 
sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in 
deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito ai 
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori 
effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero 
della somma pagata. (152)
1-quater. 		Ferma 
restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla 
predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione 
delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la 
possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, 
a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di 
terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione 
sono posti a carico del Fondo. (152)
1-quinquies. 		Per 
i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte 
dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, 
sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 
2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i 
crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste 
dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo. 
(152)
1-sexies. 		Le 
disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano 
alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, 
anche autonome, e dalle regioni. (152)
1-septies.  
		All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per 
l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
(150) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(151) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(152) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 47-bis. Misure a sostegno della liquidità delle imprese (153)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito 
il seguente:
«4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a 
tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del 
presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità 
contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, 
ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima 
prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle 
prestazioni».
(153) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 48. Disposizioni in materia di energia
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Per gli 
interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con 
l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, 
finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, 
nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale 
Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. (154)
1-bis. 		Fermo 
restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di 
incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex ante, il 
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è 
determinato:
1-ter. 		I progetti 
che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono 
rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, 
rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016. (155)
1-quater. 		Il 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 
2017. (155)
(154) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(155) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 49. Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, 
alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il 
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 
fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino 
all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
(156)
2. 		Il credito 
d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a 
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o 
all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per 
l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione 
e di comunicazione, connesse alla partecipazione. (156)
3. 		Il credito 
d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. (156)
4. 		Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del 
presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
5. 		Qualora 
l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di 
controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito 
d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico 
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 
2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di 
interessi e sanzioni secondo legge.
6. 		All'onere di 
cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi 
dell'articolo 50.
(156) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(157) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(158) La presente lettera, in origine lettera e), è stata così ridenominata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 49-bis. Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (159)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Al fine di 
favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali 
richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non 
inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la 
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore 
di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di 
istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e 
che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso 
le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con 
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo 
di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
2. 		Ai fini del 
riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti 
tipologie di interventi:
3.  		L'incentivo 
di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, 
ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni 
previste per le medesime spese.
4. 		L'incentivo di 
cui al comma 1è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano 
effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al 
medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
5.  		Con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui 
al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di 
criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche 
in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei 
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al 
riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori 
entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via 
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
6. 		Le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado 
beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio 
sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto 
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario 
nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività 
da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si 
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.
7.  		Per il 
riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 
milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione 
del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(159) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 49-ter. Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma (160)
In vigore dal 30 giugno 20191.  		Fermi 
restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli 
articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni 
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 
2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. 		Con ordinanze 
del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità 
di attuazione del presente articolo.
3. 		Fino al 
termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo 
di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per 
il superamento del predetto stato di emergenza.
(160) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 50. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Il Fondo per 
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato 
di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 milioni di euro per l'anno 2027, 
di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 
40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 
37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. (161)
1-bis. 		Le risorse 
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, 
sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 
e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. (162)
2. 		Agli oneri 
derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 
29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, 
comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 
milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 
638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 
2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per 
l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di 
euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 
milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 
307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 
2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione 
degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in 
termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai 
fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento 
netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per 
l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di 
euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: (163)
2-bis. 		Il Fondo 
di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, è ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. (162)
3. 		Ai fini 
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
(161) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(162) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(163) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(164) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 50-bis. Clausola di salvaguardia (165)
In vigore dal 30 giugno 20191. 		Le 
disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto 
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i 
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
(165) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 51. Entrata in vigore
In vigore dal 1 maggio 20191. 		Il presente 
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.
| 
 | |||||