VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE

I L   S I N D A C O 

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che  si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa  e  vitale  da  apparecchiature  elettromedicali  tali  da  impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale; 


R E N D E   N O T O:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 31 AGOSTO 2020, (20° antecedente la data della votazione),  utilizzando preferibilmente  l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla certificazione medica che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità gravissima, di cui al comma 1 dell’Art.1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della  legge  27  gennaio  2006,  n.  22  ovvero  delle  condizioni  di  dipendenza  continuativa  e  vitale  da apparecchiature elettromedicali.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18  giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune. 


DICHIARAZIONE attestante la volontà di esprimere il voto presso abitazione

Voto domiciliare