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D.L. 30-4-2019 n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100. |
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (1) (2).
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure per la crescita economica;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure fiscali per la crescita economica
Art. 1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
In vigore dal 30 giugno 20191. Ai fini delle
imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli
esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui
all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30
giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti
complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (3)
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 2. Revisione mini-IRES
In vigore dal 30 giugno 20191. A decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il
reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di
esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei
limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui
all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta
di 4 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta,
rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti
percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata
all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, si applica in misura corrispondentemente aumentata. (4)
2. Ai fini del
comma 1:
3. Per ciascun
periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che
eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in
aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio
successivo.
4. Per le società
e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui
spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto
partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai
fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito
eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai
successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di
opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui
redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla
società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita
non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta
l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente
comma.
6. Le
disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli
imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L'agevolazione
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente
concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di
determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
8. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente articolo. (4)
9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3. Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi (5)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il primo
periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria
relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni».
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre
2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
(5) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-bis. Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni (6)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione,
l'ultimo periodo è soppresso.
2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle
attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-ter. Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili (7)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la
dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi
indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre».
(7) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-quater. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso (8)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-quinquies. Redditi fondiari percepiti (9)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata
percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o
dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi
d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
n-bis)».
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo,
per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari
ammontare.
3. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a
26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a
28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a
4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(9) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 3-sexies. Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 (10)
In vigore dal 30 giugno 20191. Ai fini della
messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e
contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31
dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e
tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle
risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del
2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate,
valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno
2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026,
671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693
milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del
2018, le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a
legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del
2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le
disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e
ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:
(10) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4. Modifiche alla disciplina del Patent box
In vigore dal 30 giugno 20191. A decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime
agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare
e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla
predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto
previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del
presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente
comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari
importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata
tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
2. In caso di
rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa
ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai
soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni,
verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il
riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli
impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento
ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti
componenti positivi.
3. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al
comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia
dell'agevolazione. (11)
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato
concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate
dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che
esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle
variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione
dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella
dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle
relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. Resta ferma la
facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di
applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data
indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per
ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione
integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di
qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
6. In assenza,
nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il
possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del
reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-bis. Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (12)
In vigore dal 30 giugno 20191. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è inserito il seguente:
«3-bis.
Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti
terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi,
salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti
soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe
ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti
effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate
inefficaci».
2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(12) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-ter. Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (13)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
2. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-quater. Semplificazioni in materia di versamento unitario (14)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le
seguenti:
«h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies)
alle tasse scolastiche».
2. Le
disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del comma 2 dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal
comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno
del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1°
gennaio 2020.
3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni:
4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito dal seguente:
«143. Il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta
cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per
l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte
dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale
all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni
fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo
decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità
di versamento previste dal presente comma».
5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del
comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(14) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-quinquies. Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (15)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa,
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati
già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini
delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo
restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli
individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area
riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che
risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020».
2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-sexies. Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (16)
In vigore dal 30 giugno 20191. A decorrere
dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
«4. La DSU ha
validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In
ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati
sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare
i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
(16) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-septies. Conoscenza degli atti e semplificazione (17)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
sono apportate le seguenti modificazioni:
(17) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-octies. Obbligo di invito al contraddittorio (18)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi
dal 1° luglio 2020.
3. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(18) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-novies. Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (19)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta
nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei
casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e
difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione
non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato
ad assumere il patrocinio.
(19) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4-decies. Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (20)
In vigore dal 30 giugno 20191. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ravvedimento
parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al
contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di
versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b),
b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in
cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento
della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione
applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli
interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in
caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel
caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al
contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli
versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il
versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
2. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate».
(20) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 5. Rientro dei cervelli
In vigore dal 20 giugno 20191. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.».
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:
5. Le
disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino
a:«esclusivamente con regime di tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I
contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di
tempo pieno o di tempo definito». (22)
(21) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 5-bis. Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (23)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone
fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la
propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(23) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 5-ter. Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale (24)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione
giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in
natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo
2012».
2. Alle minori
entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
(24) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 6. Modifiche al regime dei forfetari
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme
già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».
3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata
in vigore della presente legge». (25)
(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 6-bis. Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (26)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi
informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di
dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia
delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal
contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi
modelli di dichiarazione dei redditi».
2. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(26) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 7. Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa (27)
In vigore dal 30 giugno 20191. Sino al 31
dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni,
provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti
norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi
previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento
della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione
degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione
riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano
l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non
siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30
per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a
decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo. (28)
1-bis.
Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma
altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni
ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti
modificazioni:
(27) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 7-bis. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (30)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati».
2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(30) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 7-ter. Estensione degli interventi agevolativi al settore edile (31)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(31) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 8. Sisma bonus
In vigore dal 1 maggio 20191. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone
classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
Art. 9. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
In vigore dal 30 giugno 20191. I maggiori o
minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali
che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con
le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del
reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle
società e del valore della produzione netta.
2. Ai fini del
comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti
caratteristiche:
3. Le
disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino
di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e
forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei
maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle
società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento
della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212.
4. Il comma
22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato;
per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 del presente articolo si
considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (33)
(32) Numero così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(33) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 10. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di
cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare,
in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto
forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in
cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta
facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi,
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari.». (34)
2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma
1-septies, è inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione
di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto
alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta
facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi,
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari.». (34)
3. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi
d'intesa con il fornitore.
3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono
aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi
incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche,
queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni
successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento
dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di
assegnazione del nuovo contratto». (35)
3-ter. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione
possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei
fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il
fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. (35)
(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 10-bis. Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti (36)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
(36) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 11. Aggregazioni d'imprese
In vigore dal 30 giugno 20191. Per i soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o
scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali,
il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e
immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del
disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di
5 milioni di euro. (37)
2. Nel caso di
operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai
fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al
comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali,
per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di
euro.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto
di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche
indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei
commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a
quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate
dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate
ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che
consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
6. La società
risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla
effettuazione dell'ope-razione pone in essere ulteriori operazioni
straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi
da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
7. Nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza
prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul
reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul
maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato
senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei
commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e
interessi.
(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 11-bis. Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni (38)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando la
società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in
virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di
controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova
comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a)
le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al
25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società,
esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i
conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in
via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di
cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società
indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la
definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al
conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è
esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle
partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».
(38) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
In vigore dal 1 maggio 20191. Gli
adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino,
previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità
stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità
ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo
generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate
le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 12-bis. Luci votive (39)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è
aggiunto il seguente:
«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio
delle lampade votive nei cimiteri».
2. Per le
prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del
corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.
(39) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-ter. Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura (40)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo
6».
(40) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-quater. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto (41)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il comma 1
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal
seguente:
«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro I'ultimo giorno del secondo
mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché
degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati
relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere
effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in
tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo
a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini
di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate».
(41) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-quinquies. Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (42)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il comma 6-ter
dell' articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, è sostituito dal seguente:
«6-ter. I dati relativi ai
corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente
all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione
delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio
2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1°
gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si
applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi
giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,
fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto».
2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«100 per cento».
3. Per i soggetti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da
quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che
scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre
2019.
4. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a
società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.
(42) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-sexies. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (43)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole:
«dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato
chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il
rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(43) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-septies. Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (44)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate
le seguenti modificazioni:
2. Il comma 4-bis
dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione
prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni,
di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere
prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
3. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
(44) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-octies. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (45)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma
4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la
tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle
seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su
qualsiasi supporto».
(45) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 12-novies. lmposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (46)
In vigore dal 30 giugno 20191. Ai fini del
calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di
assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo
6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati
indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al
periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento
dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto
previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio
2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo
periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(46) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13. Vendita di beni tramite piattaforme digitali
In vigore dal 30 giugno 20191. Il soggetto
passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a
distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno
dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun
trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati: (47)
[2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. (49) ]
3. Il soggetto
passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a
distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i
dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che
l'imposta è stata assolta dal fornitore.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato
tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalità
determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
(50)
5. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.
(47) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(48) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(49) Comma soppresso dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13-bis. Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici (51)
In vigore dal 30 giugno 2019 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e
dei rifugi alpini,» sono soppresse.
(51) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13-ter. Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali (52)
In vigore dal 30 giugno 20191. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal
seguente:
«Art. 77. - (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)
1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro
diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle
relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del
pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
a) mediante
carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento
elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) mediante bonifico bancario;
c) mediante accreditamento sul conto corrente
postale intestato all'ufficio;
d) in contanti per un importo non superiore a
euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più
elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente
sull'utilizzo del contante;
e) mediante assegni circolari non trasferibili,
quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2.
Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca
d'Italia».
(52) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 13-quater. Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (53)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso
gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili
con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi
1 e 3».
2. I dati
risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per
struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche
a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti
fiscali.
3. I criteri, i
termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il
decreto può essere comunque adottato.
4. Al fine di
migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e
contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è
istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel
territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito
denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
5. Con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
6. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per
l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle
entrate.
7. I soggetti
titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con
persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono
tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti
all'offerta e alla promozione.
8.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione
della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione
della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
9. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.
(53) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 14. Enti associativi assistenziali (54)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si
considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione
di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano
commerciali».
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal
seguente:
«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le
strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse»
sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le
strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico
interesse’».
(54) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15. Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
In vigore dal 30 giugno 20191. Con
riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari
della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle
predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia
dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel
proprio sito internet istituzionale.
2. Con il
provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
3. A seguito
della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle
rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.
5. Si applicano i
commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
6. Per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e
compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste
dai rispettivi statuti.
(55) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15-bis. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (56)
In vigore dal 30 giugno 20191. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
3. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(56) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15-ter. Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali (57)
In vigore dal 30 giugno 20191. Gli enti
locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei
relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività,
uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono
disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza
in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei
tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
(57) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 15-quater. Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (58)
In vigore dal 30 giugno 20191. Nelle more
dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi
alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della
situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto
2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e con modalità semplificate individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del
2011».
(58) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16. Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
In vigore dal 30 giugno 20191. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate
nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di
consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito
d'imposta di cui al citato articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del
2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base
al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e
il volume d'affari annuo complessivo. (59)
(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-bis. Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (60)
In vigore dal 30 giugno 20191. Salvo che per
i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate
entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le
modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
2. Salvo che per
i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la
dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del
2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla
modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito
internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del
2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del
presente articolo.
3. Le
disposizioni del presente articolo:
(60) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-ter. Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole (61)
In vigore dal 30 giugno 20191. Le
agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria,
alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono
applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
(61) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-quater. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (62)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso
dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la
data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già
nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse
disponibili alla data della comunicazione».
(62) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 16-quinquies. Disposizioni in materia previdenziale (63)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. L'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI),
nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.
509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di
riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento
delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI
trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in
conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle
disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico
non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo
della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di
ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori
del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità
economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo
periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero
minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea
contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente
comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a
seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI,
ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e
degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo
scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per
l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028,
183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di
saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto
Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019.
(63) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Capo II
Misure per il rilancio degli investimenti privati
Art. 17. Garanzia sviluppo media impresa
In vigore dal 30 giugno 20191. Nell'ambito
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di
finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno
il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del
fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le
condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione
speciale. (64)
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di
portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola
impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5
milioni di euro.».
2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun
soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui
al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilità del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato. (65)
3. Le risorse del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale
di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro
per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse
assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva
di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014,
sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo. (64)
4. Agli oneri
derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(64) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(65) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18. Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.
2. Nelle regioni
sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già
disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia
regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane
in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera.
(66)
3. Al fine di
sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la
garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie
disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di
investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla
normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili
all'intervento del Fondo.
4. Ai fini di cui
al comma 3:
5. La garanzia di
cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori
di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di
crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
6. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo
per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia
concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del
soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione
ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e
liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e
delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della
modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del
modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme
che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di
soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di
quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia. (66)
(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(67) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18-bis. Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (68)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il comma 1
dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal
seguente:
«1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli
dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di
importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa
europea in materia di aiuti di Stato».
(68) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18-ter. Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it” (69)
In vigore dal 30 giugno 20191. Nell'ambito
dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della
trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei
afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale,
è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma
telematica denominata “ Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica
industriale e della competitività del Paese.
2. Alla
piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle
amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo
di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al
comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce condizione
legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.
3. Alle spese
per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede
attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo
di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale
“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.
4. Al fine di
garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella
piattaforma telematica di cui al comma 1 è istituita, senza oneri per il
bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero
dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle
regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e
locali interessate.
5. La struttura
di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma
telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le
modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonché delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101.
6. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
(69) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 18-quater. Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione (70)
In vigore dal 30 giugno 20191. L'ambito di
operatività del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo.
2. Gli interventi
del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che
nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere,
anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il
finanziamento di soci.
3. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni
di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla
presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le
partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».
5. Al fine di
contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli
obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel
caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali
nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento
del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità e i termini del
rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di
decadenza di cui al periodo precedente.
(70) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 19. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
In vigore dal 1 maggio 20191. Al Fondo di
garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno
2019.
2. Per ogni
finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo
non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
3. Agli oneri
derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 19-bis. Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato (71)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il quarto
periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi
prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un
ulteriore biennio.
(71) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 19-ter. Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (72)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
(72) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 20. Modifiche alla misura Nuova Sabatini
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(73) Lettera premessa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 21. Sostegno alla capitalizzazione
In vigore dal 30 giugno 20191. I contributi
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì
riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle
micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in
processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di
investimento.
2. Le
agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013
sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese,
a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale
dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del
piano di ammortamento del predetto finanziamento.
3. Per le
finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del
2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste
dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul
finanziamento a un tasso annuo del: (74)
4. Per la
concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 è integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15
milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno
2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle
annualità previste. (75)
5. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al
contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento,
le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le
modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.
(75)
6. Agli oneri
derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(74) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(75) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 22. Tempi di pagamento tra le imprese
In vigore dal 30 giugno 20191. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 è inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio
sociale). - 1. A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società
danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate
nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini
pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel
bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle
suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione
ai termini di pagamento.». (76)
(76) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 23. Cartolarizzazioni
In vigore dal 30 giugno 20191. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate
le seguenti modificazioni:
2. Agli oneri
derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(77) Lettera premessa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(78) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(79) Numero così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(80) Numero così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(81) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 24. Sblocca investimenti idrici nel sud
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
(EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto
comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. Al comma
11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». (84)
(82) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(83) Lettera inserita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(84) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 25. Dismissioni immobiliari enti territoriali
In vigore dal 1 maggio 20191. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre
2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo
per ammortamento dei titoli di Stato».
Art. 26. Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia
circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale,
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle
intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati
ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di
ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
soddisfano le seguenti caratteristiche:
3. I soggetti di
cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con
organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i
progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento
del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a
titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. (85)
4. Ai fini
dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e
sviluppo devono:
5. Le
agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
6. Le risorse
finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1
ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:
6-bis. Al fine di
sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguenti modificazioni:
6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è abrogato. (88)
(85) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(86) Numero aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(87) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(88) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 26-bis. Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi (89)
In vigore dal 30 giugno 20191. L'impresa
venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a
valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del
prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da
effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che
riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua
la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è
riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli
abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non
utilizzati.
2. Il credito
d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di
euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di
euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli
imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del
successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato
riconosciuto l' abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non
utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento.
3. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti
di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di
cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
(89) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 26-ter. Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (90)
In vigore dal 30 giugno 20191. Per l'anno
2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto
di:
2. Alle imprese e
ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al
comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di
credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il
credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente
impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
3. Ai soggetti
acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività
economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino
a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato
dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti
d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
5. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di
applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo,
anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e
3.
6. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
(90) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 26-quater. Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico (91)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
è sostituito dal seguente:
«TITOLO III
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Art. 41.
- (Contratto di espansione) - 1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020,
nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle
imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in
tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al
progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente
esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro
più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove
professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo
le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede
governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali
aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
2. Il contratto di
cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
a) il numero dei
lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali
compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la
programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a
tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di
apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
d) relativamente alle professionalità in organico, la
riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori
interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento
previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento
straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del
contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle
assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il
requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di
accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei
lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e
fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione
del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato
dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come
determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi
previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto
di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite
complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso
della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La prestazione di cui al
comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei
fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso
di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione
oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La
riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di
espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti
entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori
domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto
di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea
certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di
lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il
conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella
cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche
mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure
idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire
al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il
lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto,
che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti
formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori
interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche
professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le
previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio
2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei
lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono
essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e
gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i
requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al
momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto
di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal
presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al
lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
dell'11 novembre 2014».
2. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato
di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023,
di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno
2025, di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri
derivanti dai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché dal
comma 2 del presente articolo si provvede:
4. I contratti di
solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e le relative agevolazioni continuano
a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
(91) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 27. Società di investimento semplice - SIS
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è inserita la
seguente:
«i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano
costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e
che rispetta tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede
euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del
patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno
2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e
di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale
almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).». (92)
2. All'articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le
SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e
prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.
Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale
adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le
disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.
1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di
partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di
onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5,
la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di
investimento semplice per azioni a capitale fisso.
1-quater. I soggetti che
controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente
controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù
di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione
di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25
milioni.».
(92) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 28. Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
In vigore dal 30 giugno 20191. Per la
definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse
nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione
dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello
stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la
presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è
autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo
concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti
salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione del decreto di cui
al secondo periodo ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle
imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero
dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza
degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute. (93)
2. Il Ministero
dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa
pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua
controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a
verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero
redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale
circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri
per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500
mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali.
Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la
revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente
nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto
fruito.
3. Fatti salvi
gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi
alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la
copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei
patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per
il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale
territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto
delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il
trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse
esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di
carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. (93)
4. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si
provvede ai sensi dell'articolo 50. (93)
(93) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 28-bis. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (94)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
(94) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 29. Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
In vigore dal 30 giugno 20191. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
sono apportate le seguenti modifiche:
2. Per garantire
il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare
modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di
servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una
percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese
ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative,
alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad
applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Al fine di
garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle
attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e
finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo
economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con
particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale
agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento
in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello
sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti
gestori dei singoli interventi.
4. La revisione
di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle
procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche
attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di
rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento
dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento
più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia
partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli
impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di
riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la
partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. Al fine di
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle
imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee
strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del
50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014. (95)
6. Le
agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei
progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti
caratteristiche: (96)
7. Per l'accesso
alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
7-bis. I
soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono
presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri
come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un
EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa
4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere
conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio approvato e depositato. (98)
8. Per la
concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di
contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle
disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la
concessione di finanziamenti agevolati.
9. Agli oneri
derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
9-bis. Con
l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di
digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese,
attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in
forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la
fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle
mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario
digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore
efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale
nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi
evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali,
semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi
servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del
commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche
amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato
fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del
presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente
prestato. (99)
9-ter. Con i
decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse
economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi
previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di
effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere
sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita
convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale
titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità. (99)
9-quater. Una
quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili
d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di
15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per
le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme
introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti
per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a
un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, al primo periodo, le parole: «in misura non inferiore al 15 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento» e, al terzo
periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019». (99)
9-quinquies.
Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma 9-bis, le
pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei
servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche
attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in
appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. (99)
9-sexies.
Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi 9-bis e
9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il
personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti
disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico
servizio. (99)
9-septies. Sono a
carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilità a
domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati
dai decreti di cui al comma 9-bis. Il fornitore del servizio universale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito
internet istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi
aggiuntivi e sulla disponibilità di servizi digitali in mobilità a domicilio,
specificandone la natura e il costo. (99)
9-octies. Al
fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attività
necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma
9-bis del presente articolo è garantito dal fornitore del servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
universale. (99)
9-novies. Per il
medesimo fine di cui al comma 9-bis, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo
promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di
prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche
attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento della realizzazione
e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che
consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e
previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della
carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi
pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di
divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per
l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite
convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonché
di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti
nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La
realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in
possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata
operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
a)
gestione di servizi pubblici;
b) esperienza pluriennale maturata nei servizi
finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in
mobilità ed evoluti;
c) esperienza pluriennale nella gestione di carte
prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;
d) presenza capillare
nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche. (99)
(95) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(96) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(97) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(98) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(99) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
In vigore dal 30 giugno 20191. Con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei
criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo
di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
(104)
2. Il contributo
di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
3. I contributi
di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
4. Il Comune
beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al
comma 3, a condizione che esse:
5. Il Comune
beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
6. Il contributo
è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze,
su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione
avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello
sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma
5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta
per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite
dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al
collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. (101)
8. Per i Comuni
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie
speciali.
9. I Comuni che
non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente
dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse
rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune
beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo
economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni
beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle
opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».
(101)
12. Considerata
l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che
ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato
dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui
all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
13. Oltre ai
controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in
favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di
società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate
con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con
apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri
relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente
articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo
massimo di euro 1.760.000,00.
TABELLA DI RIPARTO (102)
[Tipologia | Enti | Importo | Totale |
> 250.000 | 12 | 250.000 | 3.000.000 |
100.001-250.000 | 33 | 210.000 | 6.930.000 |
50.001-100.000 | 100 | 170.000 | 17.000.000 |
20.001-50.000 | 379 | 130.000 | 49.270.000 |
10.001-20.000 | 707 | 90.000 | 63.630.000 |
5.001-10.000 | 1.183 | 70.000 | 82.810.000 |
2.001-5.000 | 2.050 | 50.000 | 275.600.000 |
< 2.000 | 3.462 | ||
7.926 | 498.240.000] | ||
14-bis. Per
stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al
presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione
del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A
partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni
beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non
rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del
contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui
al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4,
6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. (103)
14-ter. Per
stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a
beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio
di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive
disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno,
da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari
importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto
ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui
al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni
beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del
2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per
un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020,
alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il
riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori
limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n.
2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),
di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità
dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo
di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei
standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo
la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada
statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con
il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi,
l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle
opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico
del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti
di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario
straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture
delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni:
14-quater. Per
l' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter
del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per
cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono
tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data
del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono
nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (103)
14-quinquies. Le
risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia
demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli dei trasferimenti del
fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento
della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle
quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi
idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al
citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per
effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e
idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini
del riparto, si considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa
corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012
supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8
per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari
utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio. (103)
(100) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(101) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(102) Tabella soppressa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(103) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(104) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 14 maggio 2019.
Art. 30-bis. Norme in materia di edilizia scolastica (105)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico,
gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono
avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della
programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli
acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento
dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a
pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle
stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
2. Qualora la
società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli
atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti
locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo
pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli edifici
scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su
finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico
per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
(105) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 30-ter. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi (106)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il presente
articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti,
esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento
di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso
deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a
fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative
finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori:
artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale,
alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al
dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di
alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque
escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro
oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92,
nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da
intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
4. Sono inoltre
esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a
qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono
altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di
nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività
preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso
direttamente o indirettamente riconducibile.
5. Le
agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di
contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli
esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo
di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti
dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è
presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo,
secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. I comuni di
cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da
destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una
dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro
per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni
caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può
superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
7. I contributi
di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio
dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla
normativa vigente.
8. Possono
beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso
delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle
attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono
all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi
da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura
di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno
per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte
relativa all'ampliamento medesimo.
9. I soggetti che
intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono
presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal
1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un
apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la
misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e
mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di
presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel
bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è
determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in
misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel
quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei
mesi.
10. I contributi
di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli
aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre
agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali,
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2020.
12. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
(106) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 30-quater. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico (107)
In vigore dal 30 giugno 20191. Le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse
generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il
diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in
presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
2. Al fine di
favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi
multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per
l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto
percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale
convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il totale dei
contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei
costi dell'esercizio precedente.
4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
5. Agli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.
198.
(107) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Capo III
Tutela del made in italy
Art. 31. Marchi storici
In vigore dal 30 giugno 20191. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Per le
finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente
alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione
economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o
licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della
garanzia.
3. Al fine dello
svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo
economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad
assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III,
posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in
possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020. (109)
4. Agli oneri
derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(108) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(109) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 32. Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
In vigore dal 30 giugno 20191. Ai consorzi
nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati
esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti
agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un'agevolazione pari al 50 per
cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal
fenomeno dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, recante Codice della proprietà industriale, nonché per la
realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a
consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri
prodotti. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al
comma 3. (110)
2. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure
per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3,
nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese
sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di
restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente. (110)
3. Per
l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai
sensi dell'articolo 50.
4. All'articolo 10, del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono apportate le seguenti modifiche:
5. All'articolo 144 del Codice della proprietà
industriale sono apportate le seguenti modifiche:
6. All'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni: (111)
7. Alle start-up
innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso il
Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione
del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo
2019-2021.
8. Il voucher 3I
può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 7 per l'acquisizione di
servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive,
alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. (110)
9. I criteri e le
modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in
favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo
svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero
dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di
cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e
successive modificazioni ed integrazioni. (110)
10. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in
misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 50.
11. Al fine di
stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei
titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di
programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti
denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo
tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale,
in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le
necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli
interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. Al fine di
assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e
favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo
economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero
di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata
nella misura massima di euro 1 milione per anno. (110)
13. Con decreto
del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di
concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i requisiti minimi dei
disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative
delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle
verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere
soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità
di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei
marchi.
14. Il Ministero
dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei
marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul
corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai
rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di
tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
15. Agli oneri
derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a
decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
16. All'articolo 55 del codice della proprietà industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate
le seguenti modifiche: (111)
17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprietà industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , è inserito il
seguente: (111)
«Art.
160-bis (Procedura nazionale della domanda internazionale). - 1. La richiesta di
apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere
accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda
internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme
del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei
diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle
domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori
documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di
esame e del mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto
italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai
sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella
fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal
presente codice.».
(110) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(111) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(112) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Capo IV
Ulteriori misure per la crescita
Art. 32-bis. Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali (113)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono
estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto
ministeriale 8 febbraio 2008».
2. Per le
attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività
pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(113) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
In vigore dal 30 giugno 20191. A decorrere
dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare
riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico,
ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia
sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a
statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e
fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non
superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è
vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle
relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di
cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn
over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per
la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. (114)
2. A decorrere
dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le
finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di
bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del
Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di
cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn
over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un
rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento
fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per
la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. (114)
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2-ter. Gli enti
locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata
prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. (115)
2-quater. Il
comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato. (115)
(114) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(115) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 33-bis. Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (116)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo,
le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al
secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il servizio
effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le disposizioni
di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da
autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(116) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 33-ter. Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale (117)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 875 sono inseriti i seguenti:
«875-bis. Le disposizioni dei
commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo
sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del
comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103
del 2018.
875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini
di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686
milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716
milioni di euro per l'anno 2021.
875-quater. Lo Stato riconosce alla regione
Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400
milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e
per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei
danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni
di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a
seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di
programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri
competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta
giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
875-quinquies.
All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: 'tributi' sono inserite le
seguenti: ', delle addizionali'.
875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle
seguenti:
'b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi
locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le
modalità di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di
natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima
legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni'.
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate
all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la
regione Friuli Venezia Giulia».
2. All'onere di
cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede,
quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno
2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del
2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'onere di
cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del
2018.
4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15
luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
agosto 2019».
5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
«886-bis.
Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul
capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli
anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo
spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le
somme introitate per il tramite della struttura di gestione».
(117) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 34. Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
In vigore dal 30 giugno 20191. Ai fini dello
sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche
speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per
l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la
coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti
- ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro
per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
2. Il piano può
essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio,
ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di
altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di
investimento in forma di debito o di capitale di rischio. (118)
3. Possono essere
stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti
individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia. (118)
4. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità politica
delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate
le linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli
investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi
e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso
Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento. (118)
(118) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 35. Obblighi informativi erogazioni pubbliche
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,
i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:
«125. A partire
dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono
tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro
il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli
stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Il presente comma si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle
cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del
bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le
informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della
nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante
pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni
anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al
pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle
associazioni di categoria di appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio
2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una
sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di
2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di
pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore
abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale
del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono
irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri
casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano
amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni
originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di
cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis
contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con
conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa
disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei
soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata
l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del
Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio
oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di
appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera
d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o
portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e
protezione sociale.
126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di
diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota
integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una
sanzione amministrativa pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare la
pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui
ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al
soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa
persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o
giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».
129.
All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le
amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.». (119)
2. Il comma 2
dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è
abrogato.
(119) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 36. Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019»
è sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
2-bis. Al fine
di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel
mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le
istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le
condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle
attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti,
dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio,
assicurativo e dei mercati regolamentati. (121)
2-ter. La
sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di
proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzata
da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali
ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si
intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e)
definizione di perimetri di operatività. (121)
2-quater. Nel
rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui
al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti
patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività
che si intende svolgere;
d) i perimetri di operatività;
e) gli obblighi
informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i
requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
h) i profili di
governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie
ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al
termine della sperimentazione. (121)
2-quinquies. Le
misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in
considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse
hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di
protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto
funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del
relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti
operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al
comma 2-bis. (121)
2-sexies. La
sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di
attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme
stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del
periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di
propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di
adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma
2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del
periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i
soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base
di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del
settore. (121)
2-septies. La
Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di
propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario,
riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui
al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità
finanziaria. (121)
2-octies. È
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech.
Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e
porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere
normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni
e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli
affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali,
l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può
invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese,
enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui
al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (121)
2-novies. Le
autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in
collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di
intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri
distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei
rispettivi stanziamenti di bilancio. (121)
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate
le seguenti modificazioni:
2-undecies.
All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018». (121)
2-duodecies.
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad
operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare
con le medesime modalità nel periodo transitorio,». (121)
2-terdecies. La
CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai
gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che
in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la
rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o
attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini
comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione
delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma. (121)
(120) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(121) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 36-bis. Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine (122)
In vigore dal 30 giugno 20191. Non sono
soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo
unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di
investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le
caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche
mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono
integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di
investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato.
2. L'investimento
si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a
150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la
sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di
ELTIF.
3. A partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, possono beneficiare del regime
fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di
fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti
caratteristiche:
4. Ai fini della
valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera b), del
presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni
del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme
nazionali di esecuzione.
5. Al fine di
beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo,
l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno
cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei
fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere
effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla
data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o
azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal
presente articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia
integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni
dalla cessione o dal rimborso.
6. Il venire meno
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni
di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli
ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di
ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma
5.
7. Il
trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei
fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto
all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346.
8. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni
per l'attuazione del presente articolo.
9. Le
disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli
investimenti effettuati nell'anno 2020.
10. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a
5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
(122) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 36-ter. Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (123)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al
30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2019».
(123) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 37. Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine del
rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto
intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi
del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova
costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure
di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le
modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di
primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma
4, nel limite di euro 200.000,00. (124)
2. Alla società
di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
3. Alitalia -
Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli
interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, - dalla data di
effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico
di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure
e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019. (124)
4. Gli interessi
di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro
sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo
economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui
al comma 1.
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del
2017, le parole al terzo periodo «, ed è restituito entro sei mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della
procedura» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole
«entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi
aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono
sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione
dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo
disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione
straordinaria».
7. Agli oneri
derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini
di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti
e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta e da tasse.
(124) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38. Debiti enti locali
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: «932-bis. A
seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione
commissariale di cui al comma 932:
1-bis. Roma
Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei
possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27
gennaio 2048 (ISIN XSØ181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del
prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli
oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto
prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con
efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al
momento dell'adesione stessa. (126)
1-ter. Per le
finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si
provvede:
1-quater. Agli
oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma
1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il
Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del
debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a
valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del
presente comma. (126)
1-quinquies. In
caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al
comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è
destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (126)
1-sexies. In
caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma
1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al
rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma
1-bis. (126)
1-septies. Per
gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi
eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con
istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, denominato “Fondo per il concorso al pagamento del
debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane”; il Commissario
straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito
pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni
iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione
dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è
incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
1-octies. Ai fini
del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese
di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno
2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole:
«accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario
nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del
2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità
indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi
definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (126)
1-decies. Il
Fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei
comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno
deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o
la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla
competente sezione della Corte dei conti. Il Fondo è ripartito con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30
novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del
debito. (126)
1-undecies. I
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data
successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei
contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per
cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto
l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per
tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È
fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal
contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso
l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto
decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more
dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro
attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società
Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento
diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di
contratti pubblici. (126)
1-duodecies. Al
comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data
della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non
oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto». (126)
1-terdecies. La
tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:
«
Rapporto passività/impegni di cui al titolo I | Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale |
Fino al 20 per cento | 4 anni |
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento | 10 anni |
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti | 15 anni |
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni | 20 anni. |
1-quaterdecies.
Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative
prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto
capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. (126)
1-quinquiesdecies.
I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di
Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente,
dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13
settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo
trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni
dalla data dell'approvazione. (126)
2. Fino alla
conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui
all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di
sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di
Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità.
Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la
restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono
disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione
Commissariale.
2-bis. Gli enti
locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di
riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza
della Corte
costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla
competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale
competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente
secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (127)
2-ter. La
riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo
complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della
disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri
disavanzi. (127)
2-quater. Le
rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le
azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono
oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della
Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del
consiglio comunale. Per i piani per cui è pendente la fase istruttoria presso la
Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la
Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla
competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla
approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti
giorni dalla ricezione degli atti.
2-quinquies. A
decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un
contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di
bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle
somme iscritte nel capitolo 1379, denominato “Contributo straordinario al comune
di Campione d'Italia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno. (127)
(125) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(126) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(127) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38-bis. Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (128)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo
esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al
citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore
al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo
esercizio».
2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato
nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 859».
(128) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38-ter. Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni (129)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio
regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il
Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta
giorni».
(129) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 38-quater. Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana (130)
In vigore dal 30 giugno 20191. I liberi
consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono
autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e,
al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di
interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le
necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono
recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di
previsione.
2. In relazione
alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città
metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni
generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
(130) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 39. Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
In vigore dal 1 maggio 20191. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza,
limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di
società in house al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi
degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip
S.p.A.».
Art. 39-bis. Bonus eccellenze (131)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».
(131) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 39-ter. Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (132)
In vigore dal 30 giugno 20191. Agli oneri
derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai
sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del
programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per
l'occupazione” 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio
2018.
(132) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 40. Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
In vigore dal 30 giugno 20191. E' concessa,
ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione
salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio
2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in
tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45
Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto
con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno
subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa
vigente.
2. In favore dei
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e
di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari
di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria
di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa
dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3,
un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennità
di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna,
Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per
l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo
periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del
rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la
lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla
regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni
Emilia Romagna, Toscana e Umbria. (133)
4. Per
l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al
comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità
stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo.
Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
(133) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 41. Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
In vigore dal 30 giugno 20191. Le
disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate
nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano
anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. (134)
2. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno
2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle
disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(134) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 41-bis. Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (135)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo il comma 250 sono inseriti i
seguenti:
«250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si
applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data
che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n.
257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente
disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
a) in seguito alla
cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza
diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della
ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro
l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del
presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il
beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda
nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di
euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni
di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1
milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2
milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma
250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12
milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3
milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1
milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2
milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto.».
(135) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 42. Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
In vigore dal 30 giugno 20191. Il periodo
transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato
al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni
periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla
data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta
economica di accreditamento. (136)
2. Gli organismi
che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019
possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data
della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019,
dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa
all'accreditamento.
3. Le
disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle
competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del
2017.
(136) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 43. Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate
le seguenti modificazioni:
2. Fino
all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende
soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di
settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.
3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni: (137)
4. I termini di
cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 9
gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad
elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge. (140)
4-bis. In deroga
a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per
l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine
per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020. (141)
(137) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(138) Lettera inserita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(139) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(140) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(141) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 44. Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa,
per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi
inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine
di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud,
autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione
denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e
monitoraggio. (142)
2. Al fine di
rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa
programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei,
ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi
tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con
delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di
riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle
Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i
Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del
partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere
d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono
dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. (142)
3. I Comitati di
sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche
normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle
Agenzie nazionali: (143)
4. I Comitati di
sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti
integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3. (142)
5. Le
Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi
sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca
dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP). (142)
6. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie
degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati
e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni
deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti
attuativi. (146)
7. In sede di
prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può
contenere:
8.
L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della
riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli
interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data
di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei
singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle
richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. (146)
9. Per gli
interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di
approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne
la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e
all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione,
dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. (142)
10. Le risorse di
cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di
concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c)
del presente comma, al fine di contribuire: (147)
11. Resta in ogni
caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse
di cui al comma 1, in quanto compatibili.
12. In relazione
alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora
programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di
assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono
ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla
medesima Amministrazione. (142)
13. Al fine di
supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e
realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla
progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la
valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di
sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di
fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle
Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso
il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di
cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. I progetti per i quali sia completata positivamente la
progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e
coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si
applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. (142)
14. Ai Piani
operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si
applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta
una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei
cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le
regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione
dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti. (142)
15. Il Ministro
per il Sud presenta al CIPE:
(142) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(143) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(144) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(145) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(146) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(147) Alinea così sostituito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 44-bis. Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale (148)
In vigore dal 30 giugno 20191. Alle
aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto
o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante
operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di
azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente
articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni
abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano
deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto.
2. Le attività
per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a
perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai
sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 3 agosto 2017, recante “Revisione delle disposizioni
attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali
di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali
approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non
superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad
ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di
cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate
trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le
attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti
all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di
aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le
attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la
redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater,
commi primo e secondo, del codice civile.
3. La
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è
condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione,
dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di
aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di
rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in
crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata
all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso
alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire
dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle
attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo
nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette
attività per imposte anticipate.
4. La
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta
decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante
dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo
competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte
anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società
risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene
in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione
del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di
aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di
rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta
decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del
quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in
corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
5. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali
partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano
risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni
del presente articolo.
6. In caso di
aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda,
alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica,
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi
alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o
incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante
dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio
netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente
articolo.
7. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria,
all'autorizzazione della Commissione europea.
8. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato
di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno
2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per
l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro
per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di
euro per l'anno 2033.
9. Agli oneri
derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro
per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro
per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro
per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro
per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro
per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro
per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
(148) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 45. Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
In vigore dal 1 maggio 20191. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima
data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19,
le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue:
«c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19,
le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue:
«e-ter» ed «e-quater)».
Art. 46. Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
(149) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 47. Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici (150)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°
dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata
professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi,
dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale
amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il
personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure
concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma,
effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo
le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata
in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento
con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, per quanto concerne in particolare: (151)
1-bis. Al fine di
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i
lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo salva-opere”. Il Fondo
è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore
del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e
di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a
euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione
della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al
termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei
sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi
affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,
nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. (152)
1-ter. I
sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il
pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono
trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare.
L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le
opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei
crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti
di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del
sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito ai
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori
effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero
della somma pagata. (152)
1-quater. Ferma
restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione
delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la
possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione,
a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione
sono posti a carico del Fondo. (152)
1-quinquies. Per
i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte
dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore,
sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno
2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i
crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste
dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
(152)
1-sexies. Le
disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano
alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province,
anche autonome, e dalle regioni. (152)
1-septies.
All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
(150) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(151) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(152) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 47-bis. Misure a sostegno della liquidità delle imprese (153)
In vigore dal 30 giugno 20191. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
«4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a
tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del
presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità
contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti,
ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle
prestazioni».
(153) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 48. Disposizioni in materia di energia
In vigore dal 30 giugno 20191. Per gli
interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con
l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi,
finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle
attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite,
nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale
Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. (154)
1-bis. Fermo
restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di
incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex ante, il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è
determinato:
1-ter. I progetti
che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono
rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati,
rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016. (155)
1-quater. Il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio
2017. (155)
(154) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(155) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 49. Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane,
alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
(156)
2. Il credito
d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o
all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per
l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione
e di comunicazione, connesse alla partecipazione. (156)
3. Il credito
d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. (156)
4. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del
presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
5. Qualora
l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di
controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito
d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del
2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
6. All'onere di
cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
(156) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(157) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(158) La presente lettera, in origine lettera e), è stata così ridenominata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 49-bis. Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (159)
In vigore dal 30 giugno 20191. Al fine di
favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali
richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non
inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore
di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di
istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e
che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso
le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo
di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
2. Ai fini del
riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti
tipologie di interventi:
3. L'incentivo
di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021,
ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni
previste per le medesime spese.
4. L'incentivo di
cui al comma 1è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano
effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al
medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
5. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui
al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di
criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche
in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori
entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
6. Le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado
beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio
sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario
nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività
da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Per il
riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(159) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 49-ter. Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma (160)
In vigore dal 30 giugno 20191. Fermi
restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli
articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto
2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. Con ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente articolo.
3. Fino al
termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo
di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per
il superamento del predetto stato di emergenza.
(160) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 50. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 30 giugno 20191. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato
di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 milioni di euro per l'anno 2027,
di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di
40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di
37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. (161)
1-bis. Le risorse
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024
e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. (162)
2. Agli oneri
derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28,
29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41,
comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625
milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a
638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno
2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per
l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di
euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091
milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a
307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno
2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in
termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per
l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di
euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: (163)
2-bis. Il Fondo
di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. (162)
3. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
(161) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(162) Comma inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(163) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
(164) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 50-bis. Clausola di salvaguardia (165)
In vigore dal 30 giugno 20191. Le
disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
(165) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 51. Entrata in vigore
In vigore dal 1 maggio 20191. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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